1
«Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora.
2
Se il ladro, colto nell' atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio.
3
Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato.
4
Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio.
5
Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna.
6
Se divampa un fuoco e si propaga alle spine distruggendo il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno.
7
Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, ed essi siano stati rubati dalla casa di quest' ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio.
8
Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino.
9
In ogni caso di delitto, sia che si tratti di un bue o di un asino o di una pecora o di un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: "È questo qui!" la causa delle due parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo.
10
Se uno dà in custodia al suo vicino un asino, un bue, una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni,
11
interverrà fra le due parti il giuramento del SIGNORE per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non si è appropriato della roba del suo vicino. Il padrone della bestia si accontenterà del giuramento, e l' altro non sarà tenuto a risarcire i danni.
12
Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire il danno al padrone di essa.
13
Se la bestia è stata sbranata, la esibirà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata.
14
Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resta storpiata o muore essendo assente il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno.
15
Ma se il padrone era con lui, egli non dovrà pagare i danni. Se la bestia è stata presa a nolo, la sua perdita è compresa nel prezzo del nolo.
16
«Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla in moglie.
17
Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, il seduttore pagherà una somma pari alla dote che si è soliti dare per le fanciulle.
18
Non lascerai vivere la strega.
19
Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte.
20
Chi offre sacrifici ad altri dèi, anziché solo al SIGNORE, sarà sterminato come anatema.
21
«Non maltratterai lo straniero e non l' opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d' Egitto.
22
Non affliggerete la vedova, né l' orfano.
23
Se in qualche modo li affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido;
24
la mia ira si accenderà, io vi ucciderò con la spada, le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani.
25
Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è presso di te, non ti comporterai con lui da usuraio; non gli imporrai interesse.
26
Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo restituirai prima che tramonti il sole;
27
perché esso è l' unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo. Con che dormirebbe? E se egli grida a me, io lo udrò; perché sono misericordioso.
28
«Non bestemmierai contro Dio e non maledirai il principe del tuo popolo.
29
Non indugerai a offrirmi il tributo dell' abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi frantoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli.
30
Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l' ottavo giorno me lo darai.
31
Voi sarete degli uomini santi per me; non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi; la getterete ai cani.