10
Quando presterai qualche cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno;
11
te ne starai fuori e l' uomo, a cui avrai fatto il prestito, ti porterà il pegno fuori.
12
Se quell' uomo è povero, non ti coricherai avendo ancora il suo pegno.
13
Non mancherai di restituirgli il pegno, al tramonto del sole, affinché egli possa dormire nel suo mantello e benedirti; questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi del SIGNORE tuo Dio.
17
Non calpesterai il diritto dello straniero o dell' orfano e non prenderai in pegno la veste della vedova;
18
ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il SIGNORE, il tuo Dio; perciò ti ordino di fare così.
19
Se, mietendo il tuo campo, vi avrai dimenticato qualche covone, non tornerai indietro a prenderlo; sarà per lo straniero, per l' orfano e per la vedova, affinché il SIGNORE, il tuo Dio, ti benedica in tutta l' opera delle tue mani.
20
Quando scoterai i tuoi ulivi, non tornerai per ripassare i rami. Le olive rimaste saranno per lo straniero, per l' orfano e per la vedova.
21
Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai a coglierne i grappoli rimasti; saranno per lo straniero, per l' orfano e per la vedova.