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«Quando apparirà una macchia di muffa sopra una veste, sia veste di lana o veste di lino,
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un tessuto o un lavoro a maglia, di lino o di lana, un oggetto di pelle o qualsiasi altra cosa fatta di pelle,
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se la macchia sarà verdastra o rossastra sulla veste o sul cuoio, sul tessuto o sulla maglia o su qualunque cosa fatta di pelle, è macchia di muffa; sarà mostrata al sacerdote.
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Il sacerdote esaminerà la macchia, e isolerà sette giorni l' oggetto con la macchia.
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Il settimo giorno esaminerà la macchia; se si sarà allargata sulla veste, sul tessuto, sulla maglia, sul cuoio o sull' oggetto fatto di pelle per un uso qualunque, è una macchia di muffa maligna; è cosa impura.
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Egli brucerà quella veste, il tessuto, la maglia di lana, di lino o qualunque oggetto fatto di pelle, sul quale c' è la macchia, perché è muffa maligna; saranno bruciati.
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Ma se il sacerdote, esaminandola, vedrà che la macchia non si è allargata sulla veste, sul tessuto, sulla maglia o sull' oggetto qualunque di pelle,
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ordinerà che si lavi l' oggetto su cui è la macchia e lo isolerà per altri sette giorni.
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Il sacerdote esaminerà la macchia, dopo che sarà stata lavata; se vedrà che la macchia non ha cambiato colore, benché non si sia allargata, è un oggetto immondo: lo brucerai; vi è corrosione, sul diritto o sul rovescio dell' oggetto.
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Se il sacerdote, esaminandola, vede che la macchia, dopo essere stata lavata, è diventata pallida, la strapperà dalla veste, dal cuoio, dal tessuto o dalla maglia.
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Se appare ancora sulla veste, sul tessuto, sulla maglia o su un oggetto qualsiasi fatto di pelle, è muffa; brucerai l' oggetto su cui è la macchia.
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La veste, il tessuto, la maglia o qualunque oggetto fatto di pelle che avrai lavato e dal quale la macchia sarà scomparsa, si laverà una seconda volta e sarà puro».
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Questa è la legge relativa alla macchia di muffa sopra una veste di lana o di lino, sul tessuto, sulla maglia, o su qualunque oggetto fatto di pelle, per dichiararli puri o impuri.